Conferimento in natura nella collazione



La restituzione in natura (che costituisce ai sensi dell'art. 746 cod. civ. la modalità alternativa rispetto all'imputazione onde adempiere all'obbligo della collazione di beni immobili) si perfeziona mediante un apposito atto di conferimento il quale, secondo l'opinione preferibile, ha effetti traslativi ed è intrinsecamente qualificato da una causa esterna nota1. Ne segue l'indispensabilità dell' expressio causae a pena della nullità del medesimo. E' infatti evidente che il profilo effettuale dell'atto (che, si ripete, possiede struttura soggettiva unilaterale) consiste propriamente nel trasferimento del bene che ne è oggetto con effetto retroattivo dal donatario alla massa ereditarianota2 .

I coeredi si trovano in una situazione giuridica soggettiva passiva di mera soggezione: costoro non devono né possono manifestare alcun particolare intento, dovendo piuttosto subire la determinazione di volontà del donatario conferentenota3 .

Riferire che la collazione per conferimento in natura deve essere effettuata a favore della massa ereditaria non è sufficiente, stante la ritenuta insussistenza di una soggettività dell'eredità distinta da quella degli eredi. Per questo motivo sembra appropriato concludere che l'atto traslativo debba essere strutturato come un trasferimento dal coerede donatario a favore di tutti i coeredi collettivamente e per quote eguali nota4.

Chiarito questo aspetto vengono tuttavia alla ribalta i problemi che ordinariamente si pongono in relazione ai beni facenti parte dell'asse ereditario. Le quote indivise dell'immobile dovranno pertanto reputarsi assoggettate alla disciplina del retratto successorio di cui all'art. 732 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, 4777/83 ). Che cosa dire inoltre dell'ipotesi in cui i coeredi abbiano ancora la possibilità di fare rinunzia all'eredità?

Il bene oggetto di collazione per definizione, in quanto già donato al coerede che lo conferisce, non può dirsi infatti nella disponibilità di alcun altro coerede se non di quello conferente. Ciò conduce all'ipotesi che si possa verificare in concreto una situazione di incertezza nella quale uno dei coeredi, che non si trova nel possesso dei beni ereditari, venga ad essere indicato come acquirente pro quota dei diritti immobiliari oggetto della collazione. Sembra che questa situazione non possa comunque precludere al coerede di fare rinunzia all'eredità.

La forma dell'atto di trasferimento non può che consistere nello scritto ad substantiam actus ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 1324 cod. civ.. Il negozio traslativo, data la attinenza immobiliare dei diritti, deve infine essere trascritto ai sensi del n. 1 dell'art. 2643 cod. civ..

Note

nota1

Contra Visalli, La collazione in I quaderni dell'Istituto giuridico italiano, Padova, 1988, p. 79; Andrini, La collazione in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. 2, Padova, 1994, p. 136 e ss.. L'atto di conferimento, ancorchè connotato da effetti reali, avrebbe natura dichiarativa e non traslativa. Questo esito interpretativo dipende dalla speciale costruzione che viene fatta della dinamica della collazione. Una volta che il donatario avesse ad accettare l'eredità, si verrebbe a modificare il titolo dell'acquisto effettuato precedentemente. Esso da donativo diverrebbe acquisito mortis causa. Il conferimento si sostanzierebbe in un'autorizzazione fatta agli altri coeredi ad appropriarsi del bene "quale risultato della divisione ereditaria, a titolo successionis causa " (Andrini, cit. p. 137). Questa teorica appare tuttavia in difficoltà con riferimento alla giustificazione della situazione giuridica propria del donatario nel tempo che precede la morte del disponente (prospettata come assimilabile a quella di un semplice gestore del bene o un titolare di un "utile dominio" che pare in qualche misura analoga a quella dell' accipiens nel contratto estimatorio).
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nota2

Il trasferimento del bene alla massa ereditaria prevede anche il conseguimento del possesso a favore di tutti i coeredi; niente vieta tuttavia che, effettuata la collazione in natura, il possesso dell'immobile resti in capo al donatario: in questo caso il donatario possessore dovrà rendere ai coeredi il conto della amministrazione, tenuta nell'interesse comune, come qualsiasi coerede che abbia avuto il possesso o il godimento di beni ereditari (così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, t. 2, Milano, 1952, p. 431).
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nota3

Chiarisce questa situazione giuridica passiva di soggezione in dipendenza di un diritto potestativo a favore del coerede-donatario il Burdese, Nuove prospettive sul fondamento e sulla natura giuridica della collazione, in Riv. dir. civ., 1988, p. 558.
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nota4

Si tratta in particolare di un atto unilaterale (stante la posizione di soggezione degli altri coeredi) e recettizio, in quanto deve essere portato a conoscenza degli altri coeredi perché diventi efficace: Burdese, La divisione ereditaria, Torino, 1980, p.323; Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p. 716; Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p. 1003, Gazzara, voce Collazione, in Enc. dir., vol. VII, 1960, p. 347.
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Bibliografia

  • ANDRINI, La collazione, Padova, Successioni e donazioni dir. Rescigno, Ii
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • BURDESE, Nuove prospettive sul fondamento e la natura giuridica della collazione, Riv.dir.civ, II, 1988
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • GAZZARA, Collazione, Enc. dir., VII
  • MESSINEO, Manuale di diritto commerciale, Milano, III, 1959
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • RUBINO, Delle obbligazioni alternative, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1963
  • VISALLI, La collazione, Padova, I quaderni dell'Istituto giuridico italiano, 1988

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