Tribunale di Vicenza del 2013 numero 714 (29/05/2013)



L’azione revocatoria può essere proposta non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso, e in questo secondo caso, quand’anche l’accertamento definito del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell’atto pregiudizievole per il creditore, quest’ultimo per ottenere l’accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo, anche mediante presunzioni, e non anche il consilium fraudis.

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