Tribunale di Verona del 1994 (25/01/1994)


Ricorre una giusta causa di recesso ex art. 2285 c.c. ogni qualvolta il socio venga immotivatamente escluso dalla gestione degli affari sociali (nella specie, all' attore erano stati negati sia gli utili spettantigli, sia la possibilità di esercitare il controllo sull' attività sociale).(c.c. art. 2285)

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