Tribunale di Marsala del 2006 (14/12/2006)


La pronunzia giudiziale di scioglimento della divisione, avendo funzione suppletiva di quella negoziale, incontra gli stessi limiti di quest’ultima, poiché altrimenti opinando si finirebbe per attribuire alla prima una funzione elusiva delle norme imperative che governano la seconda. Ne consegue che, dovendosi ritenere il negozio di scioglimento della comunione ereditaria un atto inter vivos, la sostitutiva pronunzia giudiziale non può essere emessa in violazione dell'art. 17, I comma, L. n. 47/1985 (oggi abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, D.P.R. n. 380/2001), che sanziona di nullità gli atti tra vivi relativi ad edifici o loro parti laddove non risultino gli estremi della concessione ad edificare (oggi permesso di costruire) od in sanatoria.

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