Tribunale di Bergamo del 1995 (16/11/1995)


Qualora, per errore di lettura dell'esame da parte dell'ecografista e di conseguente mancata colposa informazione alla madre circa le malformazioni del nascituro, sia stata esclusa in radice la possibilità di interrompere la gravidanza a norma dell'art. 6, lett. b) l. 22 maggio 1978 n. 194, sussiste la responsabilità diretta - ad un tempo contrattuale ed aquiliana - del sanitario e dell'ospedale datore di lavoro del primo per il pregiudizio patito da entrambi i genitori in conseguenza della nascita di un figlio portatore di "handicap" fisico, pregiudizio che deve essere risarcito sia ai sensi dell'art. 1225 c.c. che secondo l'art. 2043 c.c. (Nella specie, premesso quanto sopra, il tribunale ha condannato l'ospedale al pagamento della somma di lire 750.000.000 in favore di ciascuno dei genitori, nonché della ulteriore somma di lire 252.000.000 in favore della madre per spese future).

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