Tar Campania del 2002 numero 7268 (19/11/2002)


Il Codacons, inserito nell'elenco delle associazioni di consumatori (cfr. art. 5, l. n. 281 del 1998), iscritto nel registro regionale delle associazioni di volontariato (cfr. art. 6, l. n. 266 del 1991) e riconosciuto come associazione di protezione ambientale (cfr. art. 13, l. n. 349 del 1986), ha la legittimazione a agire in giudizio, oltre che per la tutela degli interessi individuali suoi propri come soggetto giuridico, anche per la difesa degli interessi recepiti nelle finalità statutarie (cfr. art. 3, l. n. 281 del 1998; art. 11, l. n. 266 del 1991; art. 18, l. n. 349 del 1986); se dunque è da escludere la legittimazione del Codacons nei giudizi che non riguardano questioni che abbiano attinenza con la materia ambientale o con l'attività di volontariato, invece, riconosciuta la legittimazione dell'associazione ad agire nei confronti della Asl a tutela dell'interesse collettivo ad una corretta organizzazione ed erogazione dei pubblici servizi sanitari.

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