Regolamento UE del 2016 n. 2016/679/UE art. 53


CONDIZIONI GENERALI PER I MEMBRI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
- dal rispettivo parlamento;
- dal rispettivo governo;
- dal rispettivo capo di Stato; oppure
- da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

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