Legge del 2012 numero 234 art. 39


RELAZIONI SUL MANCATO O RITARDATO RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Consiglio dei Ministri almeno ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

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