Legge del 2005 numero 262 art. 38


ABUSIVE ATTIVITA' FINANZIARIE
1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2005 numero 262 art. 38"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti