Legge del 2003 numero 326 art. 40


DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE IN MATERIA DI CREDITI DI IMPOSTA
1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva, ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433 bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

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