Legge del 2001 numero 24 art. 2


Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di
interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999,
avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei
finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso
fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo
1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' sostituito, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per
il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione
e' altresi' ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a
quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di
lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al
momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la
costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le
detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter
dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al
presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico
del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al
2 gennaio 2001";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate con
scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al
valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti
lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad
un anno".

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