Legge del 1999 numero 526 art. 26


(VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO ASSICURATIVO: CRITERI DI DELEGA).
1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;
b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:
1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
2) e' inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
c) prevedere le misure necessarie affinche' l'ISVAP possa coordinarsi con le autorita' competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorita' deve essere demandata la vigilanza supplementare allorche' imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;
d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;
e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;
f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;
g) prevedere che per il calcolo della solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP puo' tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;
h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;
i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilita' in tale Paese, purche' siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

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