Legge del 1989 numero 364 art. 32Convenzione


Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell'articolo 28:
a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'articolo 27;
b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 30;
c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 28;
d) le estensioni di cui all'articolo 29;
e) le dichiarazioni di cui all'articolo 20;
f) le riserve o i diritti di riserva di cui all'articolo 26;
g) le denunce di cui all'articolo 31.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a l'Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.

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