Legge del 1989 numero 364 art. 30Convenzione


La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall'art. 27.
Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:
a) per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti, o l'approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28;
c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all'articolo 29, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui a detto articolo.

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