Legge del 1989 numero 183 art. 33


abrogato COPERTURA FINANZIARIA
[1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» e relative proiezioni per gli anni successivi.
2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno»; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno» e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno», e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

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