Legge del 1975 numero 151 art. 63


L'art. 184 del codice civile è sostituito dal seguente:
<atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro
coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano
beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683.
L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era
necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza
dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se
l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia
avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione
non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel
primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso
dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la
comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o,
qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo
i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione>>.

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