Legge del 1975 numero 151 art. 36


L'art. 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
<pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono
affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui
l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e
all'educazione dei figli, nonchè le modalità di esercizio dei suoi
diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione
del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli
deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i
figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non
siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga
che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia
possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni
dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato
ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento
dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole
sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un
istituto di educazione.
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e
al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto
dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo
l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti
d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le
disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo>>.

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