Donante e donatario sono parti necessarie dell'atto di liberalità. I nodi problematici che al proposito si pongono riguardano per lo più la figura di quest'ultimo. Il difetto di capacità di agire (ciò che rende indispensabile l'adozione di provvedimenti tutori da parte dell'autorità competente), la peculiare struttura soggettiva dell'ente (che, con riferimento ad una normativa ormai abrogata, vedeva la necessaria espressione di specifiche autorizzazioni in ordine all'acquizione del diritto donato), l'eventuale sussistenza dell'accrescimento, sono tutti aspetti che dovranno essere oggetto di attenta disamina.
Non è detto, comunque, che la posizione del donante sia scevra di elementi problematici. E' stato posta, al riguardo, la questione della capacità giuridica di porre in essere atti a titolo liberale da parte di enti che, per propria natura, non sembrerebbero abilitati a compiere istituzionalmente se non attività funzionali a perseguire finalità incompatibili (apparentemente) rispetto a quel depauperamento che si produce in conseguenza di un atto donativo.
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