Giudice di Pace di Padova del 1997 (04/04/1997)


L'automobilista, non identificato, che durante una manovra di sorpasso abbia urtato un ciclista procurandone la caduta addosso da conducente di ciclomotore, è responsabile dei danni riportati da quest'ultimo. (Nella fattispecie, in considerazione delle risultanze invalidanti di una pregressa frattura, della presenza di un lieve deficit funzionale della spalla e del gomito a cui si accompagna una sintomatologia dolorosa adeguata alla natura ed all'entità della lesione subita, il danno biologico è stato valutato pari al 5%).

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