Disposizioni Attuative Codice Civile art. 95


Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l' appartenenza alla categoria d' impiegato o di operaio è determinata dal regio-decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 95"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti