Disposizioni Attuative Codice Civile art. 92




Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.
(Comma così modificato dall’art. 379, comma 4, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)
Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.
All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale.
Il compenso dell'amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.
(Articolo così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

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