Disposizioni Attuative Codice Civile art. 57


1. Le azioni previste dagli articoli 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
[2. Nel caso regolato dall'articolo 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale, il quale può delegare altra persona]. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici.
(Le associazioni professionali sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)

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