Disposizioni Attuative Codice Civile art. 35


1. Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore.
2. Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.
(Articolo così sostituito dall'art. 217, L. 19 maggio 1975, n. 151)

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