Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 9




1. Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di scissione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:
a) il progetto di scissione;
b) i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione;
c) se applicabile, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di scissione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano a un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;
(Lettera così sostituita dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
d) se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società coinvolte nella scissione previste all’articolo 7, paragrafo 1;
(Lettera così sostituita dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
e) se applicabile, le relazioni di cui all’articolo 8.
(Lettera così sostituita dall'articolo 3 della direttiva 2007/63/CE)
Ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, a norma dell’articolo 5 della direttiva 2004/109/CE e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo.
(Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
2. La situazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale.
Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere:
a) che non è necessario procedere ad un nuovo inventario reale;
b) che le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre peraltro tener conto:
- degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,
- delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.
3. Copia integrale o, se lo desiderano, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1, deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.
Quando un azionista ha acconsentito all’uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.
(Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
4. Una società è esentata dal mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se essa, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.
Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, durante tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.
Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.
(Paragrafo aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)

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