Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 29


FORMA ED INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento GBER, in una o più delle forme di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto ai costi agevolabili calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati/rivalutati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
3. L'intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, non può superare:
a) il 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
b) il 25% per i costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.
L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti.
4. Le intensità di cui al precedente comma 3 sono maggiorate come segue:
a) fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) fino a 15 punti percentuali e a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi agevolabili, nei seguenti casi:
1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi agevolabili del progetto di collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti;
2) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi agevolabili del progetto;
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
3) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.
Ai fini dei, punti 1) e 2), della lettera b), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

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