Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 42


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 317-BIS DEL CODICE CIVILE

1. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 317-bis.
Rapporti con gli ascendenti
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore.
Si applica l'articolo 336, secondo comma.”.

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