Decreto Legislativo del 2011 numero 79 - Allegato 1 - art. 48


DIRITTO DI SURROGAZIONE

1. L’organizzatore o l’intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il turista fornisce all’organizzatore o all’intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

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