Decreto Legislativo del 2008 numero 173 art. 2


MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 1991, N. 127
1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;».
2. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-quater) sono aggiunte le seguenti:
«o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;
o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati.».
3. Il comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».

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