CAPO II (Capo così sostituito dall’ art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)
Sanzioni amministrative (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE)1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.
(Articolo modificato dall'art. 3, comma 37, lett. c) e d), L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall’ art. 27, comma 1, lett. s), t), u) e v), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II)