Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 45


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 48 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). - L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.».

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