Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 34


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 37 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.»;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.».

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