Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 281


DISPOSIZIONI COMUNI SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

1. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante.
(Per le modifiche del presente comma vedi l’ art. 370, comma 1, lett. s), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)
2. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale società controllante e delle società del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.
(Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 183, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo VII)

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