Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 254


OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ED IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.
(Comma così sostituito dall’art. 1, comma 179, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74)
(Per le modifiche del presente comma vedi l’ art. 370, comma 1, lett. f), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)

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