Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 228


MISURE A SEGUITO DELLA VERIFICA DI SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA CONTROLLANTE

1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa.
(Comma così modificato dall'art. 18, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’ art. 3, comma 16, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può:
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;
(Lettera così modificata dall'art. 18, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56)
b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.

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