Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 142-ter


UTENTI DELLA STRADA NON MOTORIZZATI
1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.
(Articolo aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198)

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