Decreto Legislativo del 2002 numero 231 art. 2


DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
d) «interessi moratori»: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
(Articolo così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell’art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012)

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