Decreto Legge del 2016 numero 193 art. 14


POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO E DISPOSIZIONI SUI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI E SUI PROVENTI DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AI LUOGHI DELLA CULTURA (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)

1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di euro di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 60 milioni di euro.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. (Ripartizione delle risorse). - 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»;
b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. (Mutualità generale). - 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.
2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.
3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente»;
c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «al funzionamento» sono inserite le seguenti: «e alla valorizzazione».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225:
POTENZIAMENTO DI TAX CREDIT PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni. ]

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