Decreto Legge del 2014 numero 91 art. 34


ABROGAZIONI E INVARIANZA FINANZIARIA

1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.
1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «estratti, copie e simili» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162».
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116:
1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.
2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2014 numero 91 art. 34"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti