Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 59-ter


INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DEI PESCATORI MARITTIMI

1. Presso ogni capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.
2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in forma cartacea a quello in forma elettronica.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)

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