Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 56


MODIFICHE SCUOLA MAGISTRATURA ED ESONERO PARZIALE DALL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo»;
b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 56"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti