Decreto Legge del 2012 numero 179 art. 34-quater


IMPRESE TURISTICO-BALNEARI

1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità»;
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.
6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)

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