Decreto Legge del 2012 numero 179 art. 14-bis


PUBBLICITA' DEI LAVORI PARLAMENTARI

1. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati è assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico adotta gli opportuni provvedimenti.

(Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)

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