Decreto Legge del 2009 numero 5 art. 8-ter


ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEI DEBITI
1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33)

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