Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 44


OBBLIGO DI FORNIRE DATI PER LE RILEVAZIONI STATISTICHE E DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 44"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti