Codice Civile art. 286


abrogato LEGITTIMAZIONE DOMANDATA DALL'ASCENDENTE

[1. La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare].
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 286"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti