Cass. Pen. sez. III del 2015 numero 42462 (22/10/2015)



Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sussiste anche quando la compravendita dell’immobile sociale è fatta per atto pubblico. E’ del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti del contratto la forma del contratto stesso. Infatti, a norma dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, nonché della provenienza delle dichiarazioni medesime, che, pertanto, possono essere contrastate al fine di dimostrarne la simulazione.

La sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale si può configurare sia nel caso della vendita fittizia dello stesso (simulazione oggettiva) sotto il profilo della veridicità e congruità del prezzo pattuito, sia nel caso dell’interposizione fittizia di persona (simulazione soggettiva), in una vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di sale and lease back. Più in generale, nella fattispecie criminosa indicata rientra qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.

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