Cass. civile, sez. Unite del 1988 numero 2565 (25/03/1988)


In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492, terzo comma, Codice civile), ma in via concorrente con l'azione di risoluzione (art. 1492 citato, primo comma), deve negarsi ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione a titolo principale dell'azione di risoluzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490, Codice civile (il quale detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell'art. 1455, Codice civile sull'importanza dell'inadempimento), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché‚ il compratore deve scegliere fra l'una o l'altra.

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