Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 27700 (16/10/2025)


Ai sensi dell’art. 1131 cod.civ., l’amministratore di condominio ha il potere di agire e resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, escluse le azioni incidenti sulla condizione giuridica dei beni stessi, ossia sull’estensione del relativo diritto di condominio, sicché, in tali ipotesi, la legittimazione dell’amministratore può trovare fondamento esclusivamente nel mandato conferitogli da ciascuno dei partecipanti alla comunione e non già nel meccanismo deliberativo dell’assemblea condominiale, ad eccezione di un’unanime, positiva deliberazione di tutti i condòmini.

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