Cass. Civile, sez. II del 2024 numero 32672 (16/12/2024)
La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli ai sensi dell’art. 803 cod.civ. è subordinata alla effettiva nascita o alla conoscenza posteriore dell’esistenza di un figlio o discendente legittimo alla data della donazione. La consapevolezza del concepimento di un figlio alla data della donazione non preclude la possibilità di revoca, trattandosi di circostanza che acquisisce rilevanza solo con la nascita del figlio.