Cass. Civile, sez. II del 2024 numero 30427 (26/11/2024)



La sentenza che dispone il trasferimento coattivo di un bene ai sensi dell’art. 2932 cod.civ. presuppone l’identità strutturale e funzionale del bene oggetto del preliminare di vendita con quello esistente al momento della sentenza. L’effetto traslativo è precluso se vi sono difformità sostanziali riguardanti nuove edificazioni non contemplate nel preliminare, che modificano radicalmente la struttura e la funzione originariamente pattuite.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. Civile, sez. II del 2024 numero 30427 (26/11/2024)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti